IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, cosi' come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247de1 30 ottobre 2002; Considerata l'ineludibile esigenza di assumere misure straordinarie ed urgenti per il compimento delle attivita' organizzative connesse alla gestione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con particolare riferimento alle iniziative di preparazione e predisposizione della struttura militare denominata Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro» che ospitera' alcuni importanti incontri e manifestazioni che coinvolgeranno rappresentanti e delegazioni aderenti all'Unione stessa; Ritenuto che sul territorio adiacente al citato complesso militare insistono alcuni centri di autodemolizione e rottamazione la cui presenza comporta l'insorgenza di gravissime situazioni di rischio, posto che e' reso impossibile il controllo in termini di sicurezza dei luoghi di svolgimento delle manifestazioni, si' da imporre come oltremodo necessaria ed urgente l'acquisizione della piena disponibilita' delle aree adiacenti al Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro» sito in via di Tor di Quinto anche attraver-so la requisizione e la delocalizzazione dei centri medesimi; Ritenuto, inoltre, che la presenza dei predetti centri incide negativamente, ed in termini di particolare gravita', su fondamentali interessi pubblici sotto i profili ambientale e dell'igiene rispetto alla situazione di eccezionale affluenza che si verifichera' in occasione dello svolgimento degli incontri e delle manifestazioni; Visto, altresi', l'art. 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», rispetto al quale risulta necessario ed opportuno concentrare gia' nel presente contesto provvedimentale l'individuazione delle misure di tutela dei molteplici interessi pubblici di cui alla superiore premessa, ed a cui seguira' il provvedimento da adottarsi da parte del commissario delegato nell'esercizio degli specifici poteri prefettizi, che agira', ai sensi del citato art. 2 del regio decreto n. 773/1931, al riscontro dei presupposti di legge, in deroga alle disposizioni inerenti alla competenza prefettizia; Viste le riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutesi in data 12 marzo, 24 marzo e 17 aprile 2003, per l'esame delle problematiche inerenti alle attivita' di autodemolizione presenti in via di Tor di Quinto, all'esito delle quali e' stata unanimemente riscontrata la situazione di rischio di cui alle superiori premesse; Sentita la regione Lazio; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dispone: Art. 1. 1. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, gen. B. Umberto Pinotti e' nominato commissario delegato per la realizzazione di tutte le iniziative volte all'acquisizione della piena disponibilita' e liberta' delle aree, da persone e cose, adiacenti al Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», sito in via di Tor di Quinto, in relazione alla preminente esigenza di assicurare lo svolgimento delle manifestazioni e degli incontri del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea ospitati nella predetta struttura in condizioni di massima sicurezza. 2. Per le finalita' di cui al precedente comma 1, il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, anche esercitando i poteri del prefetto in ordine alla adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 del regio decreto n. 773/1931, puo' provvedere alla requisizione, in uso temporaneo sino alla data di scadenza della dichiarazione di «grande evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, ovvero sino ad altra data coerente con le esigenze di tutela di cui al «testo unico di pubblica sicurezza», delle aree attualmente utilizzate dai centri di autodemolizione e rottamazione, al compimento di interventi finalizzati alla dislocazione dei centri di cui al comma 1 ed alla ricollocazione dei materiali ivi esistenti presso aree gia' precedentemente individuate dal sindaco di Roma e soggette a procedure espropriative per il perseguimento di finalita' di sistemazione definitiva dei predetti centri di autodemolizione e rottamazione, o presso diverse aree appositamente individuate dal medesimo sindaco di Roma per l'attuazione della presente ordinanza, ovvero, presso aree militari, anche dismesse o in via di dismissione, all'uopo messe temporaneamente a disposizione dal Ministero della difesa. 3. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato autorizza, in deroga alle norme di cui ai successivi articoli 8 e 9, nelle aree individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo, la realizzazione di opere e lavori occorrenti per consentire lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi che garantiscano condizioni di tutela igienico, sanitarie ed ambientali, nonche' le attivita' di recupero e commercio degli stessi e l'eventuale installazione di manufatti provvisori necessari allo svolgimento delle predette attivita'. 4. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, in raccordo con la regione Lazio, provvede al rilascio delle autorizzazioni alle attivita' di recupero e commercio di cui al comma 3 che sara' comunque subordinato alla sussistenza di idonea fideiussione a garanzia dell'impegno assunto per l'ulteriore successiva delocalizzazione.