IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il
semestre  di  Presidenza  italiana  dell'Unione  europea,  cosi' come
modificato  ed  integrato  dal  successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199
del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247de1 30 ottobre 2002;
  Considerata l'ineludibile esigenza di assumere misure straordinarie
ed  urgenti  per il compimento delle attivita' organizzative connesse
alla   gestione  del  semestre  di  Presidenza  italiana  dell'Unione
europea,  con particolare riferimento alle iniziative di preparazione
e  predisposizione della struttura militare denominata Comando unita'
mobili  e  specializzate  Carabinieri «Palidoro» che ospitera' alcuni
importanti    incontri    e    manifestazioni    che   coinvolgeranno
rappresentanti e delegazioni aderenti all'Unione stessa;
  Ritenuto  che sul territorio adiacente al citato complesso militare
insistono  alcuni  centri  di  autodemolizione  e rottamazione la cui
presenza  comporta  l'insorgenza di gravissime situazioni di rischio,
posto  che  e'  reso impossibile il controllo in termini di sicurezza
dei  luoghi  di svolgimento delle manifestazioni, si' da imporre come
oltremodo   necessaria   ed   urgente   l'acquisizione   della  piena
disponibilita'  delle  aree  adiacenti  al  Comando  unita'  mobili e
specializzate  Carabinieri  «Palidoro»  sito  in via di Tor di Quinto
anche  attraver-so  la  requisizione e la delocalizzazione dei centri
medesimi;
  Ritenuto,  inoltre,  che  la  presenza  dei  predetti centri incide
negativamente, ed in termini di particolare gravita', su fondamentali
interessi  pubblici sotto i profili ambientale e dell'igiene rispetto
alla  situazione  di  eccezionale  affluenza  che  si verifichera' in
occasione dello svolgimento degli incontri e delle manifestazioni;
  Visto, altresi', l'art. 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
recante  il «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», rispetto
al  quale  risulta  necessario  ed  opportuno  concentrare  gia'  nel
presente  contesto  provvedimentale  l'individuazione delle misure di
tutela  dei  molteplici  interessi  pubblici  di  cui  alla superiore
premessa,  ed  a  cui seguira' il provvedimento da adottarsi da parte
del   commissario  delegato  nell'esercizio  degli  specifici  poteri
prefettizi,  che agira', ai sensi del citato art. 2 del regio decreto
n.  773/1931,  al  riscontro dei presupposti di legge, in deroga alle
disposizioni inerenti alla competenza prefettizia;
  Viste  le  riunioni  del  comitato  provinciale  per  l'ordine e la
sicurezza  pubblica  tenutesi  in data 12 marzo, 24 marzo e 17 aprile
2003,  per  l'esame  delle  problematiche  inerenti alle attivita' di
autodemolizione  presenti  in  via  di Tor di Quinto, all'esito delle
quali  e'  stata unanimemente riscontrata la situazione di rischio di
cui alle superiori premesse;
  Sentita la regione Lazio;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  comandante  provinciale  dei  Carabinieri  di Roma, gen. B.
Umberto Pinotti e' nominato commissario delegato per la realizzazione
di   tutte   le   iniziative   volte   all'acquisizione  della  piena
disponibilita' e liberta' delle aree, da persone e cose, adiacenti al
Comando unita' mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», sito in
via  di  Tor  di  Quinto,  in  relazione  alla preminente esigenza di
assicurare  lo  svolgimento delle manifestazioni e degli incontri del
semestre  di  Presidenza  italiana dell'Unione europea ospitati nella
predetta struttura in condizioni di massima sicurezza.
  2.  Per  le  finalita'  di cui al precedente comma 1, il comandante
provinciale  dei  Carabinieri  di  Roma - Commissario delegato, anche
esercitando  i  poteri  del  prefetto  in  ordine  alla  adozione dei
provvedimenti  di  cui all'art. 2 del regio decreto n. 773/1931, puo'
provvedere  alla  requisizione,  in  uso temporaneo sino alla data di
scadenza della dichiarazione di «grande evento» di cui al decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, ovvero sino
ad  altra  data  coerente  con le esigenze di tutela di cui al «testo
unico  di  pubblica sicurezza», delle aree attualmente utilizzate dai
centri di autodemolizione e rottamazione, al compimento di interventi
finalizzati  alla  dislocazione  dei centri di cui al comma 1 ed alla
ricollocazione   dei   materiali   ivi  esistenti  presso  aree  gia'
precedentemente   individuate  dal  sindaco  di  Roma  e  soggette  a
procedure   espropriative   per  il  perseguimento  di  finalita'  di
sistemazione  definitiva  dei  predetti  centri  di autodemolizione e
rottamazione,  o  presso  diverse  aree appositamente individuate dal
medesimo  sindaco  di Roma per l'attuazione della presente ordinanza,
ovvero, presso aree militari, anche dismesse o in via di dismissione,
all'uopo  messe  temporaneamente  a  disposizione dal Ministero della
difesa.
  3.  Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario
delegato  autorizza,  in  deroga  alle  norme  di  cui  ai successivi
articoli 8  e  9,  nelle  aree  individuate  ai sensi del comma 2 del
presente  articolo, la realizzazione di opere e lavori occorrenti per
consentire  lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali e speciali
pericolosi  che garantiscano condizioni di tutela igienico, sanitarie
ed  ambientali,  nonche'  le  attivita' di recupero e commercio degli
stessi  e l'eventuale installazione di manufatti provvisori necessari
allo svolgimento delle predette attivita'.
  4.  Il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario
delegato,  in  raccordo  con  la  regione Lazio, provvede al rilascio
delle autorizzazioni alle attivita' di recupero e commercio di cui al
comma  3  che  sara'  comunque subordinato alla sussistenza di idonea
fideiussione   a   garanzia   dell'impegno  assunto  per  l'ulteriore
successiva delocalizzazione.